Dopo il debutto a luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000€, dal 1° gennaio 2020 è scattato l’obbligo generalizzato di trasmettere in modalità elettronica i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Continua a leggere questo articolo, per fare il punto della situazione su stampante fiscale telematica e invio dei corrispettivi.
Nelle prossime righe, affronteremo gli argomenti che trovi nell’elenco che segue, cliccabili per passare subito al punto di tuo interesse.
Come abbiamo visto, la stampante fiscale fa parte dei sistemi di cassa e consente la corretta emissione degli scontrini.
Si tratta di una periferica collegabile al software di cassa e utilizzabile da ogni dispositivo integrato in uso nel punto vendita.
L’invio telematico è la modalità di trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate da parte di ciascun punto vendita, tramite registratore telematico o server RT.
Nello specifico, per conformarsi alla normativa vigente, chi possiede meno di 3 postazioni per punto vendita si è adeguato con un registratore telematico dotato di middleware, uno strumento che trasferisce i dati, in tempo reale, all’Agenzia delle Entrate.
In questo caso, è necessario affidarsi a un server RT, ovvero un concentratore in grado di raccogliere i dati dalle singole postazioni cassa e inviarli all’Agenzia delle Entrate.
Rispetto alle stampanti e al registratore di cassa tradizionale, la stampante fiscale telematica emette un documento commerciale – in sostituzione a scontrini e ricevute.
Se vogliamo, l’aspetto più delicato riguarda proprio la memorizzazione e la trasmissione dei dati nei tempi prestabiliti.
In questo senso, imponendo l’utilizzo di strumenti tecnologici, la normativa vuole garantire la sicurezza di informazioni sensibili.
Per semplificare l’applicazione della Legge, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo non venivano applicate le sanzioni previste in caso di trasmissione tardiva o errata del documento, a patto che la comunicazione dei corrispettivi (originaria o rivista) avvenisse entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
L’Art. 17, I° Comma lettera a del Decreto Fiscale 2019 ha definito le scadenze per l’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate:
Chiarite le disposizioni in vigore, riassumiamo le modalità di trasmissione attuali con un focus sulle novità introdotte negli ultimi mesi, come la lotteria degli scontrini e il contribuito per l’adattamento dei registratori di cassa.
Le informazioni ufficiali relative alla modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini sono state diffuse tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 e sono consultabili a questo link.
La lotteria degli scontrini è un’estrazione di premi mensili tra chi si fa rilasciare il nuovo scontrino fiscale digitale.
La spesa minima dello scontrino che dà diritto alla partecipazione è di 1€, che corrisponde a un biglietto di questa lotteria virtuale. Per acquisti di importo pari o superiore a 1000, si possono ottengono al massimo 1000 tagliandi.
*Non possono partecipare all’estrazione gli scontrini relativi ad acquisti online o nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero le Partite IVA che richiedono l’emissione di fattura. Anche i casi in cui i consumatori comunicano il proprio codice fiscale all’esercente a fini di detrazione o deduzione sono esclusi dalla partecipazione alla lotteria.
L’obiettivo dichiarato di questa iniziativa, così come del cashback di stato, è la lotta all’evasione fiscale.
Per approfondimenti, l’agenzia delle Entrate ha messo a disposizione una guida, scaricabile a questo link.
I negozi sono tenuti a trasmettere i dati del cliente che ha espresso la sua volontà di partecipare alla lotteria, attraverso il registratore telematico o il server RT.
Nel video che segue, puoi assistere al webinar organizzato dall'Agenzia delle Entrate il 25 gennaio 2021 e concentrato sugli aspetti rilevanti per gli esercenti.
Sono previste anche estrazioni dedicate agli esercenti che utilizzano strumenti di pagamento tracciabili:
La normativa disciplina anche l’erogazione di un contributo – sotto forma di credito d’imposta – erogato per agevolare l’adeguamento dei registratori di cassa.
L’importo può essere utilizzato in compensazione tramite F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese di registrazione della fattura d'acquisto (o di adattamento) del misuratore fiscale.
Il valore del contributo è pari al 50% delle spese sostenute nel 2019 e nel 2020 con i seguenti limiti:
NCR e Terya rispondono in modo efficiente alle diverse esigenze della GDO, grazie a competenze e una lunga esperienza acquisita in oltre 60 anni di attività.
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